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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 906
Art. 906 c.c.
Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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