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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 917
Art. 917 c.c.
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
colpa
costruzione
rimozione
riparazione
risarcimento dei danni
spese
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