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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 924
Art. 924 c.c.
Sciami di api.
Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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Art. 923
Art. 925
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api
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