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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 927
Art. 927 c.c.
Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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