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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 940
Art. 940 c.c.
Specificazione.
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Ultimo aggiornamento:
24 aprile 2016
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