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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo II
Art. 946
Art. 946 c.c.
Alveo abbandonato.
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
demanio pubblico
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