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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo IV
Art. 959
Art. 959 c.c.
Diritti dell'enfiteuta.
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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