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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo IV
Art. 964
Art. 964 c.c.
Imposte e altri pesi.
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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