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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VI
Art. 98
Art. 98 c.c.
Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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