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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo V
Art. 995
Art. 995 c.c.
Cose consumabili.
Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
cosa consumabile
usufrutto
usufruttuario
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