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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro III
Titolo V
Art. 996
Art. 996 c.c.
Cose deteriorabili.
Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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