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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo IV
Art. 129
Art. 129 C.d.S.
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. 2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
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, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art.
119
. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare . Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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