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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo V
Art. 160
Art. 160 C.d.S.
Sosta degli animali
1. Salvo quanto disposto nell'art.
672
del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinchè gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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