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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo V
Art. 163
Art. 163 C.d.S.
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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