Art. 186 C.d.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool
Giurisprudenza
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento. Nell’ipotesi in cui il soggetto non sia debitamente informato sul proprio diritto di difesa e di chiamata di un legale di fiducia, il rifiuto dello stesso non si traduce nel reato connesso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti richiesti.
Il conducente può rifiutarsi di sottoporsi all'esame del sangue se richiesto dalla polizia ma non dai medici.
Il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. né, in tale ipotesi, assume alcun rilievo la mancanza di consenso dell'interessato.
In tema di guida in stato di ebbrezza, se i sanitari hanno ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall'art. 180 c.p.p., richiamato dall'art. 182, comma 2, c.p.p.
Non è punibile per tenuità del fatto chi si rifiuta di sottoporsi al test etilometrico senza recare alcun effettivo pregiudizio alla circolazione e alla incolumità degli utenti della strada prima dell’intervento delle forze dell’ordine.
La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
Il divieto di applicazione della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) al conducente in stato di ebbrezza che abbia provocato un incidente stradale (art. 186 commi 9-bis e 2-bis) resta fermo a prescindere dall'entità dell'incidente.
Il conducente che si rifiuta a sottoporsi all'esame alcolemico commette un reato istantaneo. A nulla rileva che lo stesso abbia dichiarato la disponibilità a sottoporsi all'alcoltest in un momento successivo, dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato.
La pattuglia sprovvista di apparecchi portatili di cui al terzo comma dell'art. 186 (etilometro) non può accompagnare coattivamente il conducente presso l'ufficio o comando più vicino, in quanto trattasi di limitazione della libertà personale non prevista espressamente dalla legge.
La pena sostitutiva del lavoro socialmente utile può essere disposta dal giudice salvo l'eventuale opposizione dell'imputato.
Stante il principio del libero convincimento, il giudice può desumere lo stato di ebbrezza da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza, tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso o l'alito vinoso.
- Art. 589-bis c.p. -
- Art. 590-bis c.p. -
- Art. 590 c.p. -
- Art. 589 c.p. -
- Art. 128 C.d.S. -
- Art. 130-bis C.d.S. -
- Art. 135 C.d.S. -
- Art. 119 C.d.S. -
- Art. 187 C.d.S. -
- Art. 12 C.d.S. -
- Art. 222 C.d.S. -
- Art. 186-bis C.d.S. -
- Art. 224-ter C.d.S. -
- Art. 208 C.d.S. -
- Art. 214-ter C.d.S. -
- Art. 219 C.d.S. -
- Art. Allegato C.d.S.