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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo VI
Art. 194
Art. 194 C.d.S.
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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