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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo VII
Art. 239
Art. 239 C.d.S.
Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli
225
e
226
sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art.
227
sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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Art. 238
Art. 240
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