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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo II
Art. 42
Art. 42 C.d.S.
Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti critici; c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. 3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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