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Nuovo codice della strada
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Titolo III
Art. 49
Art. 49 C.d.S.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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