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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo I
Art. 5
Art. 5 C.d.S.
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2
. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli
6
e
7
, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ultimo aggiornamento:
14 gennaio 2019
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Art. 6
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