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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo III
Art. 56
Art. 56 C.d.S.
Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo
53
, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art.
54
e dai filoveicoli di cui all'art.
55
, con esclusione degli autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art.
54
; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art.
54
; e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre. 3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice. 4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art.
54
, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purchè rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli
61
e
62
e dal regolamento.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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