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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo III
Art. 65
Art. 65 C.d.S.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art.
152
, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. 2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. 3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art.
69
, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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