info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo III
Art. 79
Art. 79 C.d.S.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2. 2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. 3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art.
72
non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo
80
, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345. La misura della sanzione è da Euro 1.210 a Euro 12.108 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
chevron_left
Art. 78
Art. 80
chevron_right
Articoli correlati
Art. 80 C.d.S.
-
Art. 72 C.d.S.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 79 C.d.S.
{{{testolinkato}}}