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Codici
Nuovo codice della strada
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Titolo III
Art. 90
Art. 90 C.d.S.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. 2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 431 a Euro 1.734.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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