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Codici
Nuovo codice della strada
Nuovo codice della strada
Titolo III
Art. 98
Art. 98 C.d.S.
Circolazione di prova
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.
Ultimo aggiornamento:
18 gennaio 2019
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