Codice Penale Militare di Pace

R.D. n.303/1941

Art. 1

Nozione della legge penale militare di guerra.

Art. 2

Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero.

Art. 3

Legge penale militare di guerra in relazione al tempo.

Art. 4

Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.

Art. 5

Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità.

Art. 6

Legge penale militare di guerra in relazione alle persone.

Art. 7

Nozione della qualità di «militare».

Art. 8

Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate.

Art. 9

Corpi di spedizione all'estero Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Art. 10

Operazioni militari per motivi di ordine pubblico.

Art. 11

Mobilitazione delle forze armate dello Stato.

Art. 12

Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.

Art. 13

Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra.

Art. 14

Persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 15

Militari di Stati alleati o associati nella guerra.

Art. 16

Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero.

Art. 17

Comandante supremo COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.

Art. 18

Casi di grave e imminente pericolo esterno.

Art. 19

Occupazione militare. Corpi di spedizione militare.

Art. 20

Efficacia obbligatoria dei bandi militari.

Art. 21

Armistizio.

Art. 22

Pene militari principali: specie

Art. 23

Ultrattività della legge penale militare di guerra.

Art. 24

Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.

Art. 25

Luogo di esecuzione della pena di morte.

Art. 26

Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.

Art. 27

Pubblicazione della sentenza di condanna.

Art. 28

Potere del comandante di condonare le pene.

Art. 29

Pene detentive.

Art. 30

Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado.

Art. 31

Degradazione.

Art. 32

Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.

Art. 33

Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti.

Art. 34

Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 35

Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.

Art. 36

Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena.

Art. 37

Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.

Art. 38

Effetto derivante dalla condotta del condannato.

Art. 39

Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 40

Effetto derivante dal compimento di atti di valore.

Art. 41

Concorso di pene in caso di revoca del differimento.

Art. 42

Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore.

Art. 43

Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.

Art. 44

Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento.

Art. 45

Invalidi di guerra.

Art. 46

Esclusione dalla riabilitazione di guerra.

Art. 47

Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra

Art. 48

Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore.

Art. 49

Reati contro il comandante supremo.

Art. 50

Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato.

Art. 51

Aiuto al nemico.

Art. 52

Nocumento alle operazioni militari.

Art. 53

Servizio di pilota o guida per il nemico.

Art. 54

Intelligenze o corrispondenza con il nemico.

Art. 55

Agevolazione colposa.

Art. 56

Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo.

Art. 57

Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.

Art. 58

Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.

Art. 59

Spionaggio militare.

Art. 60

Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.

Art. 61

Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.

Art. 62

Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici.

Art. 63

Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari.

Art. 64

Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari.

Art. 65

Porto od uso di macchine fotografiche.

Art. 66

Rivelazione di segreti militari al nemico.

Art. 67

Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico.

Art. 68

Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico.

Art. 69

Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.

Art. 70

Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari.

Art. 71

Agevolazione colposa.

Art. 72

Procacciamento di notizie riservate.

Art. 73

Diffusione di notizie riservate.

Art. 74

Agevolazione colposa.

Art. 75

Diffusione di particolari notizie d'interesse militare.

Art. 76

Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali.

Art. 77

Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse.

Art. 78

Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.

Art. 79

Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti.

Art. 80

Pubblicazione di critiche o di scritti polemici.

Art. 81

Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.

Art. 82

Fine di favorire lo Stato italiano.

Art. 83

Omesso rapporto.

Art. 84

Parificazione degli Stati alleati.

Art. 85

Nozione del reato; sanzione penale.

Art. 86

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità.

Art. 87

Denigrazione della guerra.

Art. 88

Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico.

Art. 89

Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare.

Art. 89-bis

Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio

Art. 90

Omesso rapporto.

Art. 91

Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.

Art. 92

Nozione del reato; sanzione penale.

Art. 93

Nozione del reato; sanzione penale.

Art. 94

Abbandono del comando.

Art. 95

Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.

Art. 96

Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando.

Art. 97

Comandante che si lascia sorprendere dal nemico.

Art. 98

Omissione di provvedimenti per la difesa militare.

Art. 99

Circostanze aggravanti.

Art. 100

Omessa esecuzione di un incarico.

Art. 101

Inosservanza di istruzioni ricevute.

Art. 102

Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili.

Art. 103

È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

Art. 104

Resa colposa.

Art. 105

Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati.

Art. 106

Resa in campo aperto.

Art. 107

Violata solidarietà in caso di resa.

Art. 108

Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.

Art. 109

Incitamento alla resa.

Art. 110

Manifestazioni di codardia.

Art. 111

Circostanza aggravante.

Art. 112

Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento.

Art. 113

Fatti collettivi.

Art. 114

Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia.

Art. 115

Mutilazione o simulazione di infermità.

Art. 116

Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.

Art. 117

Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi.

Art. 118

Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.

Art. 119

Abbandono del posto durante il combattimento.

Art. 120

Comandante che non tiene il posto di combattimento.

Art. 121

Separazione dal capo.

Art. 122

Abbandono di convoglio.

Art. 123

Separazione dal convoglio.

Art. 124

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.

Art. 125

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio.

Art. 126

Omesso raggiungimento del posto.

Art. 127

Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.

Art. 128

Abbandono della nave o dell'aeromobile.

Art. 129

Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci.

Art. 130

Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura.

Art. 131

Smarrimento colposo di ordini o dispacci.

Art. 132

Circostanze attenuanti.

Art. 133

Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci.

Art. 134

Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.

Art. 135

Ubriachezza in servizio.

Art. 136

Ubriachezza fuori del servizio.

Art. 137

Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.

Art. 138

Forzata consegna.

Art. 139

Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.

Art. 140

Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

Art. 141

Offese a persone in servizi speciali.

Art. 142

Impedimento a portatori di ordini militari.

Art. 143

Diserzione al nemico.

Art. 144

Diserzione in presenza del nemico.

Art. 145

Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico.

Art. 146

Diserzione fuori della presenza del nemico.

Art. 147

Diserzione reiterata.

Art. 148

Circostanza aggravante: passaggio all'estero.

Art. 149

Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.

Art. 150

Diserzione immediata.

Art. 151

Nozione del reato; sanzione penale.

Art. 152

Circostanza aggravante: passaggio all'estero.

Art. 153

Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire.

Art. 154

Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.

Art. 155

Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante.

Art. 156

Circostanza attenuante.

Art. 157

Allontanamento dalla residenza.

Art. 158

Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari.

Art. 159

Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.

Art. 160

Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.

Art. 161

Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili.

Art. 162

Inadempimento di contratti di forniture militari.

Art. 163

Frode in forniture, militari.

Art. 164

Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.

Art. 165

Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati

Art. 166

Esecuzione delle condanne contro militari nemici.

Art. 167

Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.

Art. 168

Prolungamento arbitrario delle ostilità.

Art. 169

Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.

Art. 170

Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.

Art. 171

Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio.

Art. 172

Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato.

Art. 173

Eccesso colposo.

Art. 174

Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati.

Art. 175

Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante.

Art. 176

Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge.

Art. 177

Violenza proditoria. Resa a discrezione.

Art. 178

Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento.

Art. 179

Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati.

Art. 180

Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere.

Art. 181

Vilipendio dei distintivi di protezione.

Art. 182

Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle.

Art. 183

Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

Art. 184

Violazione di salvaguardia o di salvacondotto.

Art. 184-bis

Cattura di ostaggi Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 185

Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani.

Art. 185-bis

Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali

Art. 186

Saccheggio.

Art. 187

Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.

Art. 188

Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 189

Omesso impedimento della busca.

Art. 190

Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.

Art. 191

Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi.

Art. 192

Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.

Art. 193

Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi.

Art. 194

Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.

Art. 195

Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.

Art. 196

Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.

Art. 197

Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti.

Art. 198

Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.

Art. 199

Disobbedienza.

Art. 200

Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano.

Art. 201

Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina.

Art. 202

Atti di ribellione collettiva.

Art. 203

Atti di indisciplina collettiva.

Art. 204

Provocazione.

Art. 205

Denominazione di «superiore».

Art. 206

Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso.

Art. 207

Manifestazione sediziosa.

Art. 208

Ripresa delle armi contro la data fede.

Art. 209

Sevizie o maltrattamenti.

Art. 210

Vilipendio.

Art. 211

Violenza, minaccia o ingiuria, in generale.

Art. 212

Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.

Art. 213

Violazione della libertà di religione o di culto.

Art. 214

Sottrazione di denaro o di altri oggetti.

Art. 215

Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.

Art. 216

Informazioni al nemico.

Art. 217

Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità.

Art. 218

Omessa presentazione all'Autorità militare.

Art. 219

Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.

Art. 220

Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili.

Art. 221

Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.

Art. 222

Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.

Art. 223

Omissione o rifiuto di atti di ufficio.

Art. 224

Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive.

Art. 225

Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace.

Art. 226

Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari.

Art. 227

Appropriazione della preda.

Art. 228

Acquisto o ritenzione della preda.

Art. 229

Distruzione o deterioramento della preda.

Art. 230

Omesso impedimento di determinati reati militari.

Art. 231

Limiti della giurisdizione militare di guerra.

Art. 232

Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore

Art. 233

Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.

Art. 234

Concorso della qualità di militare con altra qualità.

Art. 235

Occupazione militare.

Art. 236

Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato.

Art. 237

Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero.

Art. 238

Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.

Art. 239

Reati commessi in territorio estero.

Art. 240

Obbligatorietà del procedimento penale.

Art. 241

Casi di coercizione diretta.

Art. 242

Perdita di nave militare o di aeromobile militare.

Art. 243

Sospensione del procedimento penale.

Art. 244

Applicazione delle norme della procedura penale di pace.

Art. 245

Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra.

Art. 246

Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra.

Art. 247

Autonomia dell'azione penale.

Art. 248

Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

Art. 249

Azione penale contro persone delle forze armate nemiche.

Art. 250

Azione civile.

Art. 251

Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte.

Art. 252

Tribunali militari territoriali di guerra.

Art. 253

Norme di competenza territoriale.

Art. 254

Reati di assenza dal servizio in guerra.

Art. 255

Reati commessi in territorio estero.

Art. 256

Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra.

Art. 257

Connessione di procedimenti.

Art. 258

Piazza forte investita dal nemico.

Art. 259

Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra.

Art. 260

Occupazione militare.

Art. 261

Perdita di nave militare o di aeromobile militare.

Art. 261-bis

Procedimenti riguardanti i magistrati

Art. 261-ter

Ricorso per Cassazione

Art. 261-quater

Giudizio davanti alla Corte militare di Appello

Art. 261-quinquies

Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari

Art. 262

Tribunali militari di guerra di bordo.

Art. 263

Conflitti di giurisdizione e di competenza.

Art. 264

Rimessione dei procedimenti penali all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 265

Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari.

Art. 266

Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali.

Art. 267

Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati.

Art. 268

Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato.

Art. 269

Rimessione degli atti al comandante.

Art. 270

Decisione del comandante.

Art. 271

Norma generale.

Art. 272

Emissione dei mandati.

Art. 273

Libertà provvisoria.

Art. 274

Prigionieri di guerra.

Art. 275

Testi impediti di comparire in giudizio.

Art. 276

Atti d'istruzione in territorio estero occupato.

Art. 277

Chiusura della istruzione formale. Riapertura.

Art. 278

Applicazione delle norme del codice penale militare di pace.

Art. 279

Applicazione delle norme del codice penale militare di pace.

Art. 280

Facoltà del presidente del tribunale.

Art. 281

Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato.

Art. 282

Menzioni speciali nel processo verbale di dibattimento.

Art. 283

Casi di convocazione; competenza.

Art. 284

Revoca della convocazione.

Art. 285

Giudizio e sentenza.

Art. 286

Istruzione e giudizio.

Art. 287

Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore.

Art. 288

Sentenze dei tribunali militari di guerra.

Art. 289

Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione.

Art. 290

Eseguibilità della condanna alla pena di morte.

Art. 291

Esame delle sentenze da parte del comandante.

Art. 292

Rinvio della esecuzione.

Art. 293

Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.

Art. 294

Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero.

Art. 295

Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.

Art. 296

Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico.

Art. 297

Procedimenti penali definiti.

Art. 298

Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali.

Art. 299

Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza.

Art. 300

Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione.

Art. 301

Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

Art. 302

Subordinazione della polizia giudiziaria militare

Art. 303

Arresti, ispezioni o perquisizioni

Art. 304

Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore

Art. 305

Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare

Art. 306

Assunzione di atti di polizia giudiziaria

Art. 307

Assistenza del cancelliere

Art. 308

Arresto in flagranza

Art. 309

Arresto fuori dei casi di flagranza

Art. 310

Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare

Art. 311

Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare

Art. 312

Provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore

Art. 313

Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio

Art. 314

Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo

Art. 315

Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti

Art. 316

Revoca e nuova emissione del mandato di cattura

Art. 317

Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura

Art. 318

Esecuzione dei mandati

Art. 319

Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa

Art. 320

Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva

Art. 321

Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

Art. 322

Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa

Art. 323

Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria

Art. 324

Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale

Art. 325

Attività e delegazioni del giudice istruttore militare

Art. 326

Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione

Art. 327

Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare

Art. 328

Esperimenti giudiziali

Art. 329

Nomina del perito

Art. 330

Consulenti tecnici

Art. 331

Incapacità o incompatibilità del perito

Art. 332

Termine per la presentazione della relazione del perito

Art. 333

Nomina dell'interprete

Art. 334

Incapacità o incompatibilità dell'interprete

Art. 335

Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare

Art. 336

Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio

Art. 337

Nomina del custode delle cose sequestrate

Art. 338

Segreto professionale

Art. 339

Segreto d'ufficio

Art. 340

Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero

Art. 341

Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare

Art. 342

Sentenza d'incompetenza

Art. 343

Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato

Art. 344

Sentenza di proscioglimento

Art. 345

Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello

Art. 346

Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore

Art. 347

Notificazione della sentenza del giudice istruttore

Art. 348

Impugnazione della sentenza istruttoria

Art. 349

Assenza dell'imputato

Art. 350

Casi in cui si procede con istruzione sommaria

Art. 351

Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore

Art. 352

Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio

Art. 353

Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo

Art. 354

Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere

Art. 355

Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante

Art. 356

Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico

Art. 357

Sanatorio delle nullità verificatesi nella istruzione

Art. 358

Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo

Art. 359

Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità

Art. 360

Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione

Art. 361

Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità

Art. 362

Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione

Art. 363

Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici

Art. 364

Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Art. 365

Comparizione dell'imputato

Art. 366

Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato

Art. 367

Reati commessi in udienza; giudizio immediato

Art. 368

Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione

Art. 369

Letture permesse di deposizioni testimoniali

Art. 370

Deliberazione della sentenza

Art. 371

Requisiti formali della sentenza

Art. 372

Decisione di astenersi dal pronunciare condanna

Art. 373

Risarcimento del danno

Art. 374

Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione

Art. 375

Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto

Art. 376

Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Art. 377

Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia

Art. 378

Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso

Art. 379

Casi e procedura del giudizio direttissimo

Art. 380

Atti del giudizio direttissimo

Art. 381

Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo

Art. 382

Casi del giudizio per decreto

Art. 383

Poteri del presidente o del giudice relatore delegato

Art. 384

Requisiti formali del decreto penale. Opposizione

Art. 385

Procedimento relativo all'opposizione

Art. 386

Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento

Art. 387

Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari

Art. 388

Ricorso dell'imputato

Art. 389

Termine per la presentazione del ricorso

Art. 390

Dichiarazione di ricorso

Art. 391

Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato

Art. 392

Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso

Art. 393

Avviso al difensore

Art. 394

Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti

Art. 395

Deliberazione e sentenza

Art. 396

Annullamento senza rinvio

Art. 397

Annullamento con rinvio

Art. 398

Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso

Art. 399

Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio

Art. 400

Casi di ricorso. Presentazione dei motivi

Art. 401

Norma generale

Art. 402

Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Art. 403

Pluralità di condanne per il medesimo fatto

Art. 404

Esecuzione della condanna alla pena di morte

Art. 405

Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare

Art. 406

Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario

Art. 407

Sostituzione di pene

Art. 408

Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena

Art. 409

Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune

Art. 410

Esecuzione di pene pecuniarie

Art. 411

Esecuzione di pene accessorie

Art. 412

Riabilitazione

Art. 413

Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario

Art. 414

Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Art. 415

Istruzione preliminare

Art. 416

Atti di polizia giudiziaria in territorio estero

Art. 417

Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare

Art. 418

Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza

Art. 419

Rinvio diretto a giudizio

Art. 420

Ordine di procedere alla istruzione

Art. 421

Atti della istruzione

Art. 422

Atti da compiersi in territorio estero

Art. 423

Chiusura della istruzione

Art. 424

Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie

Art. 425

Riapertura della istruzione

Art. 426

Atti preliminari al giudizio

Art. 427

Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento

Art. 428

Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia

Art. 429

Giudizio in contumacia

Art. 430

Ricorso per annullamento

Art. 431

Revisione

Art. 432

Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena

Art. 433

Estradizione dall'estero

  • Codice Penale Militare di Pace

    Codice penale militare di pace
    tipoRegio Decreto
    numero303
    anno1941
    approvazione20.02.1941
    vigenza21.05.1941
    Gazzetta Ufficiale06.05.1941 n. 107
    strutturaLibro/Titolo/Capo
    materiamilitari