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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 104
Art. 104 c.p.
Abitualità nelle contravvenzioni.
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'
articolo 133
, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 103
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