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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 108
Art. 108 c.p.
Tendenza a delinquere.
È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'
art. 133
, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli
articoli 88
e
89
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 107
Art. 109
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