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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo I
Art. 13
Art. 13 c.p.
Estradizione.
L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l'estradizione del cittadino [c.p.
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], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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