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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 130
Art. 130 c.p.
Istanza della persona offesa.
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 129
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Articoli correlati
Art. 158 c.p.
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Art. 36 disp. att. c.p.
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