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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo IV
Art. 131
Art. 131 c.p.
Reato complesso. Procedibilità di ufficio.
Nei casi preveduti dall'
articolo 84
, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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