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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo V
Art. 133-bis
Art. 133-bis c.p.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'
articolo precedente
, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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