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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo V
Art. 133-ter
Art. 133-ter c.p.
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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