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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo V
Art. 145
Art. 145 c.p.
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1. le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2. le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3. le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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