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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VI
Art. 155
Art. 155 c.p.
Accettazione della remissione.
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata. Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'
articolo 153
. Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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