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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VI
Art. 167
Art. 167 c.p.
Estinzione del reato.
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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