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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VI
Art. 168
Art. 168 c.p.
Revoca della sospensione.
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'
art. 164
, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'
articolo 163
. Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'
art. 163
, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'
articolo 164
, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo
444
del codice di procedura penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 167
Art. 168-bis
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