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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VII
Art. 191
Art. 191 c.p.
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 1. le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 2. le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile; 3. le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario; 4. le spese del procedimento; 5. le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6. le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 45 disp. att. c.p.
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