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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VII
Art. 196
Art. 196 c.p.
Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'
articolo 136
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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