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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 203
Art. 203 c.p.
Pericolosità sociale.
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'
articolo precedente
quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'
articolo 133
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 204
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