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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 205
Art. 205 c.p.
Provvedimento del giudice.
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1. nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2. nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3. in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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