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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 206
Art. 206 c.p.
Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.
Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose. Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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