info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 207
Art. 207 c.p.
Revoca delle misure di sicurezza personali.
Le misure di sicurezza [c.p.
215
] non possono essere revocate [c.p.p.
679
] se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose [c.p.
203
] . La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima [c.p.
215
] stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
chevron_left
Art. 206
Art. 208
chevron_right
Articoli correlati
Art. 215 c.p.
-
Art. 679 c.p.p.
-
Art. 203 c.p.
-
Art. 236 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 207 c.p.
{{{testolinkato}}}