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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 211
Art. 211 c.p.
Esecuzione delle misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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