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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 211-bis
Art. 211-bis c.p.
Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.
Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli
articoli 146
e
147
. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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