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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 214
Art. 214 c.p.
Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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