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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 216
Art. 216 c.p.
Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2. coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3. le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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