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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 217
Art. 217 c.p.
Durata minima.
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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