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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 218
Art. 218 c.p.
Esecuzione.
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali. Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso dell'esecuzione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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