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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo VIII
Art. 221
Art. 221 c.p.
Ubriachi abituali.
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata. Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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